RIFORMA
DELLA PROFESSIONE DI MEDIATORE CREDITIZIO ED AGENTE IN ATTIVITA'
FINANZIARIA
30/07/2010 - DECRETO APPROVATO DEFINITIVAMENTE ALLA RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI N.103/2010
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori,
coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre
disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della
disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti
in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e
che abroga la direttiva 87/102/CEE;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'articolo 33;
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione dell‟11 giugno 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/48/CE RELATIVA AI CONTRATTI DI CREDITO
AI CONSUMATORI
ART. 1- Modifiche al Testo unico bancario
1. Il Capo II del Titolo VI del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
“CAPO II
Credito ai consumatori
Articolo 121
(Definizioni)
1. Nel presente capo, l‟espressione:
a) “Codice del consumo” indica il decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
b) “consumatore” indica una persona fisica che
agisce per scopi estranei all‟attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
c) “contratto di credito” indica il contratto con
cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore
un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di
altra facilitazione finanziaria;
d) “contratto di credito collegato” indica un
contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la
fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se
ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore
del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel
contratto di credito;
e) “costo totale del credito” indica gli interessi
e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre
spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare
in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore
è a conoscenza;
f) “finanziatore” indica un soggetto che, essendo
abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio
della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;
g) “importo totale del credito” indica il limite
massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in
virtù di un contratto di credito;
h) “intermediario del credito” indica gli agenti in
attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi
altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell‟esercizio della
propria attività commerciale o professionale svolge, a
fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto
di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività
previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti
attività:
1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre
attività preparatorie in vista della conclusione di tali
contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;
i) “sconfinamento” indica l‟utilizzo da parte del
consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al
saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero
rispetto all‟importo dell‟apertura di credito concessa;
l) “supporto durevole” indica ogni strumento che
permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono
personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un
periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono
destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni
memorizzate;
m) “tasso annuo effettivo globale” o
“TAEG” indica il costo totale del credito per il
consumatore espresso in percentuale annua dell‟importo totale del
credito.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a
servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i
premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto
tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per
ottenerlo alle condizioni offerte.
3. La Banca d‟Italia, in conformità delle deliberazioni del
CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi
inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2
sono compresi nel costo totale del credito.
Articolo 122
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di
credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:
a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000
euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in
considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso
più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima
operazione economica;
b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e
seguenti del codice civile e contratti di appalto di cui all‟articolo
1677 del codice civile;
c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di
interessi o di altri oneri;
d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto
a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non
significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre
mesi dall‟utilizzo delle somme;
e) finanziamenti destinati all‟acquisto o alla conservazione di un
diritto di proprietà su un terreno o su un immobile
edificato o progettato;
f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una
durata superiore a cinque anni;
g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento,
finalizzati a effettuare un‟operazione avente a oggetto strumenti
finanziari quali definiti dall‟articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, purché il finanziatore
partecipi all‟operazione;
h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi
all‟autorità giudiziaria o a un‟altra autorità
prevista dalla legge;
i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse
gratuitamente dal finanziatore;
l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il
consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il
valore del bene;
m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista
l‟espressa clausola che in nessun momento la proprietà della
cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;
n) iniziative di microcredito ai sensi dell‟articolo 111 e altri
contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi
a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale,
che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori
a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni
più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle
prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli
prevalenti sul mercato;
o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto
corrente, salvo quanto disposto dall‟articolo 125-octies.
2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il
rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca
ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano il comma 5 e gli
articoli 123, comma 1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter,
125-quater, 125-sexies.
3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla
base di accordi separati, non comportano l‟obbligo di acquisto della
cosa locata da parte del consumatore, non si applica l‟articolo
125-ter, commi da 1 a 4.
4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità
agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le
parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non si applicano
gli articoli 124, commi 5 e 7, 125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei
casi stabiliti dal CICR.
5. I venditori di beni e servizi possono concludere contratti di
credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del
pagamento degli interessi e di altri oneri.
Articolo 123
(Pubblicità)
1. Fermo restando quanto previsto dalla parte I, titolo III, del Codice
del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso
d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le
seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente
evidenziata con l‟impiego di un esempio rappresentativo:
a) il tasso d‟interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese
comprese nel costo totale del credito;
b) l‟importo totale del credito;
c) il TAEG;
d) l‟esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il
credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi
relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non
determinabili in anticipo;
e) la durata del contratto, se determinata;
f) se determinabile in anticipo, l‟importo totale dovuto dal
consumatore, nonché l‟ammontare delle singole rate.
2. La Banca d‟Italia, in conformità delle deliberazioni del
CICR, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli
annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione.
Articolo 124
(Obblighi precontrattuali)
1. Il finanziatore o l‟intermediario del credito, sulla base delle
condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze
espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al
consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da
un‟offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il
confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di
prendere una decisione informata e consapevole in merito alla
conclusione di un contratto di credito.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o
dall‟intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto
durevole attraverso il modulo contenente le “Informazioni
europee di base sul credito ai consumatori”. Gli obblighi
informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la
consegna di tale modulo. Il finanziatore o l‟intermediario forniscono
qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che
può essere allegato al modulo.
3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta
del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non
consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore
o l‟intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di
cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di
credito.
4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2,
è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di
credito, salvo che il finanziatore o l‟intermediario del credito, al
momento della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del
contratto di credito con il consumatore.
5. Il finanziatore o l‟intermediario del credito forniscono al
consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se
il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla
sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni
precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le
caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti
specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del
mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più
contratti non collegati ai sensi dell‟articolo 121, comma 1, lettera
d), è comunque specificato se la validità
dell‟offerta è condizionata alla conclusione congiunta di
detti contratti.
6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come
intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a
osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal
presente articolo, fermo restando l'obbligo del finanziatore di
assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali.
7. La Banca d‟Italia, in conformità delle deliberazioni del
CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con
riferimento a:
a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di
messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;
b) le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al
consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi
congiuntamente;
c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di:
comunicazioni mediante telefonia vocale; aperture di credito regolate
in conto corrente; dilazioni di pagamento non gratuite e altre
modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente,
concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore;
offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo
accessorio.
Articolo 124-bis
(Verifica del merito creditizio)
1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore
valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni
adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario,
ottenute consultando una banca dati pertinente.
2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito
dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna
le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e
valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un
aumento significativo dell'importo totale del credito.
3. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del
CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.
Articolo 125
(Banche dati)
1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul
credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri
dell‟Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non
discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori
abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di
accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non
discriminazione.
2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni
presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore
immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e
degli estremi della banca dati.
3. Il finanziatore informano preventivamente il consumatore la prima
volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste
dalla relativa disciplina. L‟informativa è resa unitamente
all‟invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.
4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche
dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano
prontamente i dati errati.
5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le
informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono
avere sulla sua capacità di accedere al credito.
6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 125-bis
(Contratti e comunicazioni)
1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro
supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi
previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le
informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d‟Italia, in
conformità delle deliberazioni del CICR. Una copia del
contratto è consegnata ai clienti.
2. Ai contratti di credito si applicano l‟articolo 117, commi 2, 3 e 6,
nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.
3. In caso di offerta contestuale di più contratti da
concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi
dell‟articolo 121, comma 1, lettera d), , il consenso del consumatore
va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti
separati.
4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce
periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto
durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento
del rapporto La Banca d‟Italia, in conformità delle
deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di
tale comunicazione.
5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al
consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del
consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi
dell‟articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono
stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella
documentazione predisposta secondo quanto previsto dall‟articolo 124.
La nullità della clausola non comporta la nullità
del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole
contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro
annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro
dell‟economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la
conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal
consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi.
8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni
essenziali ai sensi del comma 1 su:
a) il tipo di contratto;
b) le parti del contratto;
c) l‟importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di
rimborso.
9. In caso di nullità del contratto, il consumatore non
può essere tenuto a restituire più delle somme
utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con
la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza,
in trentasei rate mensili.
Articolo 125-ter
(Recesso del consumatore)
1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito
entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del
contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve
tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell‟articolo
125-bis, comma 1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a
distanza il termine è calcolato secondo l‟articolo
67-duodecies, comma 3, del Codice del consumo.
2. Il consumatore che recede:
a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima
della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione
secondo le modalità prescelte nel contratto tra quelle
previste dall‟articolo 64, comma 2, del Codice del consumo;
b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro
trenta giorni dall‟invio della comunicazione prevista dalla lettera a),
restituisce il capitale e paga gli interessi maturati
fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito
dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non
ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.
3. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori
rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b).
4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende
automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini
eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi
a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali
servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un
accordo col finanziatore. L‟esistenza dell‟accordo è
presunta. E‟ ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.
5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati dal
presente capo non si applicano gli articoli 64, 65, 66, 67-duodecies e
67-terdecies del Codice del consumo.
Articolo 125-quater
(Contratti a tempo indeterminato)
1. Fermo restando quanto previsto dall‟articolo 125-ter, nei contratti
di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di
recedere in ogni momento senza penalità e senza spese. Il
contratto può prevedere un preavviso non superiore a un mese.
2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il
diritto del finanziatore a:
a) recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi,
comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto
durevole;
b) sospendere, per una giusta causa, l‟utilizzo del credito da parte
del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro
supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile,
immediatamente dopo la sospensione.
Articolo 125-quinquies
(Inadempimento del fornitore)
1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da
parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver
inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha
diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento
al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di
cui all‟articolo 1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l‟obbligo del
finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate
nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La
risoluzione del contratto di credito non comporta l‟obbligo del
consumatore di rimborsare al finanziatore l‟importo che sia stato
già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il
finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del
fornitore stesso.
3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver
inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o
dei servizi, può chiedere al finanziatore di agire per la
risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la
sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di
fornitura determina la risoluzione di diritto, senza
penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si
applica il comma 2.
4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere
anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i
diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.
Articolo 125-sexies
(Rimborso anticipato)
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in
qualsiasi momento, in tutto o in parte, l‟importo dovuto al
finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del
costo totale del credito, pari all‟importo degli interessi e dei costi
dovuti per la vita residua del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un
indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi
direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L‟indennizzo
non può superare l‟1 per cento dell‟importo rimborsato in
anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un
anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua
del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso,
l‟indennizzo non può superare l‟importo degli interessi che
il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
3. L‟indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:
a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di
un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di
credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si
applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica
fissa predeterminata nel contratto;
d) se l‟importo rimborsato anticipatamente corrisponde all‟intero
debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.
Articolo 125-septies
(Cessione dei crediti)
1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il
consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le
eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa
la compensazione, anche in deroga al disposto dell‟articolo 1248 del
codice civile.
2. Il consumatore è informato della cessione del credito, a
meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire
il credito nei confronti del consumatore. La Banca d‟Italia, in
conformità alle deliberazioni del CICR, individua le
modalità con cui il consumatore è informato.
Articolo 125-octies
(Sconfinamento)
1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità
che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le
disposizioni del capo I.
2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un
mese, il creditore comunica senza indugio al consumatore, su supporto
cartaceo o altro supporto durevole:
a) lo sconfinamento;
b) l'importo interessato;
c) il tasso debitore;
d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente
applicabili.
3. La Banca d‟Italia, in conformità delle deliberazioni del
CICR, detta disposizioni di attuazione del presente comma, con
riferimento:
a) al termine di invio della comunicazione;
b) ai criteri per la determinazione della consistenza dello
sconfinamento.
Articolo 125-novies
(Intermediari del credito)
1. Gli intermediari del credito indicano, negli annunci pubblicitari e
nei documenti destinati ai consumatori, l‟ampiezza dei propri poteri e
in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o più
finanziatori oppure a titolo di mediatore.
2. Il consumatore è informato dell‟eventuale compenso da
versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso
è oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario
del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della
conclusione del contratto di credito.
3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l‟eventuale
compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito
per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto
stabilito dal CICR.
Articolo 126
(Riservatezza delle informazioni)
1. Il Ministro dell‟economia e delle finanze può
individuare, con regolamento adottato ai sensi dell‟articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui le comunicazioni
previste dall‟articolo 125, comma 2, e 125-quater, comma 2, lettera b),
non sono effettuate in quanto vietate dalla normativa comunitaria o
contraria all‟ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.”
ART. 2 - Modifiche all‟articolo 67 del Codice del consumo
1. All‟articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il
comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Il contratto di credito collegato ai sensi dell‟articolo
121, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, si intende risolto di diritto, senza alcuna
penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto
di recesso da un contratto di fornitura di beni o servizi disciplinato
dal presente titolo conformemente alle disposizioni di cui alla
presente sezione.”
ART. 3 - Abrogazioni e termini di attuazione
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 40, 41 e 42 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206 (Codice del consumo). Conseguentemente, all‟articolo 43 del
medesimo decreto legislativo, è soppressa la parola
“restante”;
b) l‟articolo 38, primo, secondo e quarto comma, del d.P.R. 5 gennaio
1950, n. 180. Conseguentemente, al terzo comma dell‟ articolo 38, le
parole “Nello stesso caso” sono sostituite con le
parole “In caso di rimborso anticipato”.
2. Le autorità creditizie adottano le disposizioni di
attuazione del presente titolo entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle
disposizioni del presente decreto entro novanta giorni dall‟entrata in
vigore delle relative disposizioni di attuazione.
TITOLO II
COORDINAMENTO DEL TITOLO VI DEL DECRETO LEGISLATIVO 1°
SETTEMBRE 1993, N. 385, CON ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN TEMA DI
TRASPARENZA
ART. 4 - Modifiche al Titolo VI del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385
1. La rubrica del Titolo VI del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, è sostituita dalla seguente:
“TITOLO VI
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I
CLIENTI”
2. Il Capo I del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
“Capo I
Operazioni e servizi bancari e finanziari
Articolo 115
(Ambito di applicazione)
1. Le norme del presente capo si applicano alle attività
svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli
intermediari finanziari.
2. Il Ministro dell‟economia e delle finanze può
individuare, in considerazione dell‟attività svolta, altri
soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo; a meno che non siano
espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito
disciplinati dal capo II e ai servizi di pagamento disciplinati dal
capo II-bis.
Articolo 116
(Pubblicità)
1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro
ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni
economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi
gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli
interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate,
è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto
dall‟articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non
può essere fatto rinvio agli usi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la
Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:
a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali
commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del
collocamento;
b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione
dei rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e
propaganda, da osservare nell'attività di collocamento.
3. Il CICR:
a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a
pubblicità;
b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle
modalità della pubblicità e alla conservazione
agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse
e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono
sul contenuto economico dei rapporti;
d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1,
che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte,
con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati
nell'articolo 115 rendono nota la disponibilità delle
operazioni e dei servizi.
4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico
a norma dell'articolo 1336 del codice civile.
Articolo 117
(Contratti)
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è
consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche,
particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto
è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e
condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli
eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di
rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni
altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che
prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i
clienti di quelli pubblicizzati.
6. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di
nullità indicate nel comma 5, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le
operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro
annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la
conclusione del contratto o, se più favorevoli per il
cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento
dell‟operazione.
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti
categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del
contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in
cui l‟operazione è effettuata o il servizio viene reso; in
mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
7. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati
contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla
base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico
determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la
responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario
per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.
Articolo 118
(Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali)
1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta,
con clausola approvata specificamente dal cliente, la
facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le
altre
condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato
motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di
modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per
le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che
sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve
essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità
contenenti in modo evidenziato la formula: „Proposta di
modifica unilaterale del contratto‟, con preavviso minimo di due mesi,
in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente
accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione
è effettuata secondo le modalità stabilite dal
CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza
spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In
tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto
all‟applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le
prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per
il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in
conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano
contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si
applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al
cliente.
Articolo 119
(Comunicazioni periodiche alla clientela)
1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115
forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto
durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza
del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione
chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il
contenuto e le modalità della comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto
è inviato al cliente con periodicità annuale o, a
scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale
o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli
estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si
intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che
subentra nell‟amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere,
a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta
giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste
in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitate
solo i costi di produzione di tale documentazione.
Articolo 120
(Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi)
1. Il titolare del conto corrente ha la disponibilità
economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati
sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca
insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al
versamento.
1-bis. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono
conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute:
a) dal giorno in cui è effettuato il versamento, per gli
assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari
tratti sulla stessa banca presso la quale è effettuato il
versamento;
b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno
lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari
emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo
successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una
banca insediata in Italia.
1-ter. Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli
previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all‟evoluzione delle
procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di
incasso degli assegni.
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione
di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere
nell‟esercizio dell‟attività bancaria, prevedendo in ogni
caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei
confronti della clientela la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e
bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data
valuta e disponibilità di fondi previste dagli articoli da
19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
Articolo 120-bis
(Recesso)
1. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a
tempo indeterminato senza penalità e senza spese. Il CICR
individua i casi in cui la banca o l‟intermediario finanziario possono
chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a
servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso.
Articolo 120-ter
(Estinzione anticipata dei mutui immobiliari)
1. E‟ nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla
conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario
sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione
a favore del soggetto mutuante per l‟estinzione anticipata o parziale
dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai
sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o
per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad
abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività
economica o professionale da parte di persone fisiche. La
nullità del patto o della clausola opera di diritto e non
comporta la nullità del contratto.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute
nell‟articolo 40-bis trovano applicazione, nei casi e alle condizioni
ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza
obbligatoria ai loro iscritti.
Articolo 120-quater
(Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità)
1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari
bancari e finanziari, l'esercizio da parte del debitore della
facoltà di surrogazione di cui all'articolo 1202 del codice
civile non è precluso dalla non esigibilità del
credito o dalla pattuizione di un termine a favore del creditore.
2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il mutuante
surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al
credito cui la surrogazione si riferisce.
3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del
contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l‟intermediario
subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi
natura. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto
al conservatore senza formalità, allegando copia autentica
dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura
privata.
4. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la
concessione del nuovo finanziamento, per l‟istruttoria e per gli
accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di
collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima
riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni
caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun
genere, neanche in forma indiretta, per l‟esecuzione delle
formalità connesse alle operazioni di surrogazione.
5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della
facoltà di surrogazione di cui al comma 1, resta salva la
possibilità del finanziatore originario e del debitore di
pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto in
essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.
6. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione
del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il
debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al
comma 1. La nullità del patto non comporta la
nullità del contratto.
7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni
entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di avvio
delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato al
finanziatore originario, quest‟ultimo è comunque tenuto a
risarcire il cliente in misura pari all‟1 per cento del valore del
finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta
ferma la possibilità per il finanziatore originario di
rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto
a cause allo stesso imputabili.
8. La surrogazione per volontà del debitore e la
rinegoziazione di cui al presente articolo non comportano il venir meno
dei benefici fiscali.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo:
a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai
finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro
iscritti;
b) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria.
10. Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell‟articolo 8
del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.”
3. Il Capo III del Titolo VI del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
“Capo III
Regole generali e controlli
Articolo 127
(Regole generali)
1. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal
presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità
indicate nell‟articolo 5, alla trasparenza delle condizioni
contrattuali e alla
correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini possono essere
dettate anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli
interni.
1-bis. Ai confidi iscritti nell‟elenco previsto dall‟articolo 112, le
norme del presente titolo si applicano secondo quanto stabilito dal
CICR.
2. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso
più favorevole al cliente.
3. Le informazioni fornite ai sensi del presente titolo sono rese
almeno in lingua italiana.
4. Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto
a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d‟ufficio dal giudice.
5. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo
sono assunte su proposta della Banca d‟Italia, d‟intesa con la CONSOB.
Articolo 127-bis
(Spese addebitabili)
1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono addebitare al
cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle
comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di
comunicazione telematica. Le comunicazioni previste ai sensi
dell‟articolo 118 sono gratuite indipendentemente dagli strumenti di
comunicazione impiegati.
2. Il contratto può prevedere che, se il cliente richiede
alla banca o all‟intermediario finanziario informazioni o comunicazioni
ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dal
presente titolo ovvero la loro trasmissione con strumenti di
comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto, le relative
spese sono a carico del cliente.
3. Se, in relazione a informazioni o comunicazioni, vengono addebitate
spese al cliente, queste sono adeguate e proporzionate ai costi
effettivamente sostenuti dalla banca o dall‟intermediario finanziario.
4. In deroga al comma 1, nei contratti di finanziamento la consegna di
documenti personalizzati può essere subordinata al pagamento
delle spese di istruttoria, nei limiti e alle condizioni stabilite dal
CICR.
5. Resta fermo quanto previsto dall‟articolo 119, comma 4 e, per i
servizi di pagamento, dall‟articolo 126-ter e dall‟articolo 16, comma
4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
Articolo 128
(Controlli)
1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente
titolo, la Banca d‟Italia può acquisire informazioni, atti e
documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di
moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari
finanziari
2. Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari delle
disposizioni previste dall‟articolo 126-quater, comma 3, i controlli
previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dello Sviluppo
Economico al quale compete, inoltre, l‟irrogazione delle sanzioni
previste dagli articoli 144, commi 3, 3-bis e 4, e 145, comma 3.
3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell‟articolo 115,
comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare
i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni
previste dagli articoli 144, commi 3 e 3-bis, e 4, e 145, comma 3.
Articolo 128-bis
(Risoluzione delle controversie)
1. I soggetti di cui all‟articolo 115 aderiscono a sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d‟Italia, sono
determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione
delle controversie e di composizione dell‟organo decidente, in modo che
risulti assicurata l‟imparzialità dello stesso e la
rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure
devono in ogni caso assicurare la rapidità,
l‟economicità della soluzione delle controversie e
l‟effettività della tutela.
3. Fermo restando quanto previsto dall‟articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela
previsto dall‟ordinamento.
3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un reclamo da parte della
clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante la
possibilità di adire i sistemi previsti dal presente
articolo.
Articolo 128-ter
(Misure inibitorie)
1. Qualora nell‟esercizio dei controlli previsti dall‟articolo 128
emergano irregolarità, la Banca d'Italia può:
a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi
disciplinati dal presente titolo la continuazione
dell‟attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e
ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri
comportamenti conseguenti;
b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di
contratti disciplinati dal presente titolo;
c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non
superiore a novanta giorni, delle attività di cui alle
lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza;
d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo nel
Bollettino di cui all‟articolo 8, comma 1, e disporre altre forme di
pubblicazione, eventualmente a cura e spese
dell‟intermediario.”
4. L‟articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, è sostituito dal seguente:
“Articolo 144
(Altre sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione, nonché dei dipendenti si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2580 a euro 129.110 per
l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3,
34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 108,
109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3 e, 64,
commi 2 e 4 , 114-quater, 114-octies, 114-duodecies, 114-terdecies,
114-quaterdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147 e 161,
comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite
dalle autorità creditizie.
2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che
svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle
disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato
affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la
violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 110 in relazione agli
articoli 52 e 61, comma 5, si applica la sanzione prevista dal comma 1.
3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione, nonché dei dipendenti, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per la
rilevante inosservanza delle norme contenute negli articoli 116, 123,
124 e 126-quater, e delle relative disposizioni generali o particolari
impartite dalle autorità creditizie.
3-bis. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro
64.555 per le seguenti condotte, qualora esse rivestano carattere
rilevante:
a) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 4, e 7, 118, 119, 120,
120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 2 e 3, 126,
126-quinquies, comma 2, 126-sexies e 126-septies e delle relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità
creditizie;
b) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla
clientela di oneri non consentiti, in violazione dell‟articolo 40-bis o
del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell‟articolo
117, comma 7;
c) inserimento nei contratti di clausole aventi l‟effetto di imporre al
debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il
rimborso anticipato ovvero ostacolo all‟esercizio del diritto di
recesso da parte del cliente, ivi compresa l‟omissione del rimborso
delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso.
4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione e dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 258.225 per l'inosservanza delle norme contenute
nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio
delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di
mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie previsti dall‟articolo 128-bis, nonché di
inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai
sensi dell‟articolo 128-ter. La stessa sanzione si applica nel caso di
frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo
in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di
importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell‟articolo
122, comma 1, lettera a).
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai
commi 1, 3, 3-bis e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla
base di rapporti che ne determinano l‟inserimento nell‟organizzazione
della banca o dell‟intermediario finanziario, anche in forma diversa
dal rapporto di lavoro subordinato.
5-bis. Nei confronti degli agenti in attività finanziaria e
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione
dei mediatori creditizi e degli agenti in attività
finanziaria diversi dalle persone fisiche, nonché degli
altri intermediari del credito, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per l‟inosservanza degli obblighi
di cui all‟articolo 125-octies; si applica altresì il comma
4 del presente articolo.
6. Le sanzioni amministrative previste dai commi 3, 3-bis e 4, ultimo
periodo, si applicano anche nei confronti dell‟agente, del legale
rappresentante della società di agenzia in
attività finanziaria o del legale rappresentante della
società di mediazione creditizia.
7. Nei confronti dell‟agente in attività finanziaria, del
legale rappresentante della società di agenzia in
attività finanziaria o del legale rappresentante della
società di mediazione creditizia, nonché dei
dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.065 a euro 129.110 per la violazione dell‟articolo 128-septies, comma
2, ovvero nei casi di ostacolo all‟esercizio delle funzioni di
controllo previste dal medesimo articolo 128-decies.
8. Se le violazioni indicate ai commi 6 e 7 sono gravi o ripetute, la
Banca d‟Italia può ordinare la sospensione o la
cancellazione dall‟elenco
9. Non si applica l‟articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005,
n. 262
ART. 5 - Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385
1. Nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo
l‟articolo 40 è inserito il seguente articolo:
“Articolo 40-bis
(Cancellazione delle ipoteche)
1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, e in deroga
all'articolo 2847 del codice civile, l'ipoteca iscritta a garanzia di
obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a
seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20
giugno 2005, n. 122, ancorché annotata su titoli cambiari,
si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione
garantita.
2. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di
estinzione dell'obbligazione e trasmette al conservatore la relativa
comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere
per il debitore e secondo le modalità determinate
dall‟Agenzia del territorio.
3. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un
giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio e al
debitore, entro il termine di cui al comma 2 e con le
modalità previste dal codice civile per la rinnovazione
dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il
giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede
all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale
momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la
comunicazione di cui al presente comma.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata la
presenza della comunicazione di cui al medesimo comma e in mancanza
della comunicazione di cui al comma 3, procede d'ufficio alla
cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino
all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi
richiedenti la comunicazione di cui al comma 2.
5. Per gli atti previsti dal presente articolo non è
necessaria l'autentica notarile.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, nei casi e
alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti
di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.”
2.All‟articolo 145, comma 3, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, dopo le parole “commi 3”
sono inserite le seguenti: “, 3-bis”
ART. 6 - Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
1. All‟articolo 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti commi:
“7-bis. Le disposizioni di cui all‟articolo 40-bis si
applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2 giugno
2007. Dalla stessa data decorrono i termini di cui ai commi 2 e 3 del
medesimo articolo per i mutui immobiliari estinti a decorrere dal 3
aprile 2007 e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
statali incompatibili con le disposizioni di cui all‟articolo 40-bis e
le clausole in contrasto con il medesimo articolo sono nulle e non
comportano la nullità del contratto. Per i mutui immobiliari
estinti prima del 3 aprile 2007 e la cui ipoteca non sia stata
cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 2
dell‟articolo 40-bis decorre dalla data della richiesta della quietanza
da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell‟articolo 120-ter si
applicano ai contratti di mutuo per l‟acquisto della prima casa
stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007 e ai contratti di mutuo per
l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari
adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria
attività economica o professionale da parte di persone
fisiche stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai
sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, a decorrere dal 3
aprile 2007. La misura massima dell'importo della penale dovuta per il
caso di estinzione anticipata o parziale dei mutui indicati nel comma 1
dell‟articolo 120-ter stipulati antecedentemente al 2 febbraio 2007
è quella definita nell‟accordo siglato il 2 maggio 2007
dall'Associazione bancaria italiana e dalle associazioni dei
consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo
137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le banche e gli
intermediari finanziari non possono rifiutare la rinegoziazione dei
contratti di mutuo stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei casi in cui
il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i
limiti stabiliti ai sensi dell‟accordo di cui al periodo precedente.
7-quater. Per i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la
durata del contratto, stipulati o accollati, anche a seguito di
frazionamento, per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione
dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli atti di
consenso alla surrogazione di cui all‟articolo 120-quater, comma 1,
sono autenticati dal notaio senza l‟applicazione di alcun onorario e
con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata
dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore
surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente
all'atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive
non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli
onorari di legge restano a carico della parte richiedente.”
2. Le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto entrano
in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla
gazzetta ufficiale.
TITOLO III
REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO
ART. 7 - Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385
1. Il Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, è sostituito dal seguente:
“TITOLO V
(SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO
Articolo 106
(Albo degli intermediari finanziari)
1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell‟attività di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è
riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un
apposito albo tenuto dalla Banca d‟Italia.
2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari
finanziari possono prestare servizi di pagamento, a condizione che
siano a ciò autorizzati ai sensi dell‟articolo
114–novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo
nonché prestare servizi di investimento se autorizzati ai
sensi dell‟articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. Gli intermediari finanziari possono altresì
esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite
dalla legge nonché attività connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca
d'Italia.
3. Il Ministro dell‟economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel
comma 1 nonché in quali circostanze ricorra l‟esercizio nei
confronti del pubblico.
Articolo 107
(Autorizzazione)
1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad
esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti
condizioni:
a) sia adottata la forma di società di capitali;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio
della Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello
determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di
operatività;
d) venga presentato un programma concernente l'attività
iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo
e allo statuto;
e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui
all‟articolo 19 e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti ai
sensi degli articoli 25 e 26;
f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del
gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino
l‟effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
g) l‟oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui
ai commi 1 e 2 dell‟articolo 106.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle
condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e
prudente gestione.
3. La Banca d‟Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi
di revoca nonché di decadenza, quando l‟intermediario
autorizzato non abbia iniziato l‟esercizio dell‟attività, e
detta disposizioni attuative del presente articolo.
Articolo 108
(Vigilanza)
1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a
oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle
sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile
e i controlli interni nonché l‟informativa da rendere al
pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia può
adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza
indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la
Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli
intermediari finanziari possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da
società o enti esterni previsti dall‟articolo 53, comma
2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei
requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d‟Italia.
3. La Banca d'Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli
intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari
finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di
determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali
degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano
ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo
richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari
finanziari, riguardanti anche la restrizione delle attività
o della struttura territoriale, nonché il divieto di
effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di
distribuire utili o altri elementi del patrimonio.
4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni
periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto.
Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei
termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
5. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli
intermediari finanziari e richiedere a essi l'esibizione di documenti e
gli atti che ritenga necessari.
6. Nell‟esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca
d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo
alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa
degli intermediari, nonché alla natura specifica
dell‟attività svolta.
Articolo 109
(Vigilanza consolidata)
1. La Banca d‟Italia emana disposizioni volte a individuare il gruppo
finanziario, composto da un intermediario finanziario capogruppo e
dalle società finanziarie come definite dall‟articolo 59,
comma 1, lettera b), che sono controllate direttamente o indirettamente
da un intermediario finanziario ovvero controllano direttamente o
indirettamente un intermediario finanziario e non sono sottoposte a
vigilanza consolidata ai sensi del Capo II, Titolo III, ovvero del
decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2 La Banca d'Italia può esercitare la vigilanza su base
consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1
inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di:
a) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e
strumentali partecipate per almeno il venti per cento dalle
società appartenenti a un gruppo finanziario o da un
intermediario finanziario;
b) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e
strumentali non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla
persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un
intermediario finanziario;
c) società diverse dagli intermediari finanziari e da quelle
bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da un
intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti
a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo.
3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2, la
Banca d'Italia:
a) può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di
carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo
finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle
materie indicate nell‟articolo 108, comma 1. L‟articolo 108 si applica
anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca
d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere
conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario,
della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a) e b). La
Banca d'Italia può impartire disposizioni anche nei
confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;
b) può richiedere, nei termini e con le modalità
dalla medesima determinati, alle società appartenenti al
gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e
dati, nonché ogni altra informazione utile e ai soggetti
indicati nel comma 2, lettera c), nonché alle
società che controllano l‟intermediario finanziario e non
appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili per
consentire l‟esercizio della vigilanza consolidata. Tali soggetti
forniscono alla capogruppo ovvero all‟intermediario finanziario le
situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire
l‟esercizio della vigilanza consolidata;
c) può effettuare ispezioni e richiedere l‟esibizione di
documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti
di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e
strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l‟esattezza dei dati
e delle informazioni forniti per il consolidamento.
Articolo 110
(Rinvio)
1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78, 79 e 82.
Articolo 111
(Microcredito)
1. In deroga all‟articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un
apposito elenco, tenuto dall‟organismo indicato all‟articolo 113,
possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società
di persone o società cooperative, per l‟avvio o l‟esercizio
di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a
condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti
caratteristiche:
a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano
assistiti da garanzie reali;
b) siano finalizzati all‟avvio o allo sviluppo di iniziative
imprenditoriali o all‟inserimento nel mercato del lavoro;
c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di
assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
2. L‟iscrizione nell‟elenco di cui al comma 1 è subordinata
al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di società di capitali;
b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai
sensi del comma 5;
c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o
rilevanti nonché di onorabilità e
professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del
comma 5;
d) oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al
comma 1 nonché alle attività accessorie e
strumentali;
e) presentazione di un programma di attività.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente
finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di
particolare vulnerabilità economica o sociale,
purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di
euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati
dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare e abbiano
lo scopo di consentire l‟inclusione sociale e finanziaria del
beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di
quelle prevalenti sul mercato.
4. In deroga all‟articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini
di lucro in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del
comma 5, possono, se iscritti in una sezione separata dell‟elenco di
cui al comma 1, svolgere le attività indicate ai commi 1 e 3
a condizione che i finanziamenti siano concessi a condizioni
più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.
L‟iscrizione nella sezione speciale è subordinata al
possesso dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c) ed e).
5. Il Ministro dell‟Economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche
disciplinando:
a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei
finanziamenti;
b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle
condizioni economiche applicate e all‟ammontare massimo dei singoli
finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1,
lettera a) e dal comma 3;
c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga
prevista dal comma 4;
d) le informazioni da fornire alla clientela.
Articolo 112
(Altri soggetti operanti nell‟attività di concessione di
finanziamenti)
1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto
dall‟Organismo previsto dall‟articolo 112-bis ed esercitano in via
esclusiva l‟attività di garanzia collettiva dei fidi e i
servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dal Ministro dell‟Economia e delle finanze e delle riserve di
attività previste dalla legge.
2. L‟iscrizione è subordinata al ricorrere delle condizioni
di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile,
patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate
dall‟articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
nonché al possesso da parte di coloro che detengono
partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti
ai sensi degli articoli 25 e 26. La sede legale e quella
amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di
attività finanziaria in base ai quali sono individuati i
confidi che sono tenuti a chiedere l‟autorizzazione per l‟iscrizione
nell‟albo previsto dall‟articolo 106. La Banca d‟Italia stabilisce, con
proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per
il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga
all‟articolo 106, per l‟iscrizione nell‟albo i confidi possono adottare
la forma di società consortile a responsabilità
limitata.
4. I confidi iscritti nell‟albo esercitano in via prevalente
l'attività di garanzia collettiva dei fidi.
5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere, prevalentemente nei
confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti
attività:
a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria
dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle
imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di
agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le
banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i
rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la
fruizione.
6. I confidi iscritti nell‟albo possono, in via residuale, concedere
altre forme di finanziamento ai sensi dell‟articolo 106, comma 1, nei
limiti massimi stabiliti dalla Banca d‟Italia.
7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine
di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto
ammontare ed erogano piccoli prestiti, sono iscritti in una sezione
separata dell‟elenco di cui all‟articolo 111, comma 1, e possono
continuare a svolgere la propria attività, in considerazione
del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle
modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal
CICR.
8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall‟articolo 115 del reale
decreto 18 giugno 1931, n.773, sono sottoposte alle disposizioni
dell'articolo 106. La Banca d'Italia può dettare
disposizioni per escludere l‟applicazione alle agenzie di prestito su
pegno di alcune disposizioni previste dal presente titolo.
Articolo 112-bis
(Organismo per la tenuta dell‟elenco dei confidi)
1 È istituito un Organismo, avente personalità
giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con
autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la
gestione dell‟elenco di cui all‟articolo 112, comma 1. I componenti
dell‟organismo sono nominati con decreto del Ministro dell‟economia e
delle finanze, su proposta della Banca d'Italia.
2 L‟Organismo svolge ogni attività necessaria per la
gestione dell‟elenco, determina la misura dei contributi a carico degli
iscritti, entro il limite dell‟uno per cento dell‟ammontare dei crediti
garantiti e riscuote i contributi e le altre somme dovute per
l‟iscrizione nell‟elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti,
della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell‟articolo 112,
comma 2. Nell‟esercizio di tali attività può
avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione
delle Organizzazioni nazionali di impresa.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l‟Organismo può
chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, e
può effettuare ispezioni.
4. L‟Organismo può disporre la cancellazione dall‟elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per l‟iscrizione;
b ) qualora risultino gravi violazioni normative;
c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;
d ) per l‟inattività dell‟iscritto protrattasi per un
periodo di tempo non inferiore a un anno.
5 Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, la Banca
d‟Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso
svolta, può imporre agli iscritti il divieto di
intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle
attività per violazioni di disposizioni legislative o
amministrative che ne regolano l‟attività.
6. La Banca d‟Italia vigila sull‟Organismo secondo modalità,
dalla stessa stabilite, improntate a criteri di
proporzionalità ed economicità dell‟azione di
controllo e con la finalità di verificare l‟adeguatezza
delle procedure interne adottate dall‟Organismo per lo svolgimento
della propria attività.
7. La Banca d‟Italia informa il Ministro dell‟economia e delle finanze
delle eventuali carenze riscontrate nell‟attività
dell‟Organismo e in caso di grave inerzia o malfunzionamento
può proporne lo scioglimento.
8. Il Ministro dell‟economia e delle finanze, sentita la Banca
d‟Italia, disciplina:
a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento
dell‟Organismo necessari a garantirne funzionalità ed
efficienza;
b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e
onorabilità degli organi di gestione dell‟Organismo,
nonché i criteri e le modalità per la loro nomina
e sostituzione.
Articolo 113
(Organismo per la tenuta dell‟elenco di cui all‟articolo 111)
1. E‟ istituito un Organismo, avente personalità giuridica
di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia
organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione
dell‟elenco di cui all‟articolo 111, comma 1, e delle relative sezioni
separate. I componenti dell‟organismo sono nominati con decreto del
Ministro dell‟economia e delle finanze, su proposta della Banca
d'Italia.
2. L‟Organismo svolge ogni attività necessaria per la
gestione dell‟elenco nonché delle relative sezioni separate;
determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il
limite dell‟uno per cento dell‟ammontare dei prestiti concessi e
riscuote i contributi e le altre somme dovute per l‟iscrizione nell‟
elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina
cui sono sottoposti anche ai sensi dell‟articolo 111, comma 5.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l‟Organismo può
chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini,
nonché effettuare ispezioni.
4. L‟Organismo può disporre la cancellazione dall‟elenco e
dalle relative sezioni separate:
a) qualora vengano meno i requisiti per l‟iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle
disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;
c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;
d) per l‟inattività dell‟iscritto protrattasi per un periodo
di tempo non inferiore a un anno.
5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, la Banca
d‟Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso
svolta, può imporre agli iscritti il divieto di
intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle
attività per violazioni di disposizioni legislative o
amministrative che ne regolano l‟attività.
6. La Banca d‟Italia vigila sull‟Organismo secondo modalità,
dalla stessa stabilite, improntate a criteri di
proporzionalità ed economicità dell‟azione di
controllo e fondate su controlli sulle procedure interne adottate
dall‟Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.
7. La Banca d‟Italia informa il Ministro dell‟economia e delle finanze
delle eventuali carenze riscontrate nell‟attività
dell‟Organismo e in caso di grave inerzia o malfunzionamento
può proporne lo scioglimento.
8. Il Ministro dell‟economia e delle finanze, sentita la Banca
d‟Italia, disciplina:
a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento
dell‟Organismo necessari a garantirne funzionalità ed
efficienza;
b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e
onorabilità dei componenti dell‟Organismo, nonché
i criteri e le modalità per la loro nomina e sostituzione.
Articolo 113-bis
(Sospensione degli organi di amministrazione e controllo)
1. Qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione
ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative
o statutarie nonché ragioni di urgenza, la Banca d‟Italia
può disporre che uno o più commissari assumano i
poteri di amministrazione dell‟intermediario finanziario iscritto
all‟albo di cui all‟articolo 106. Le funzioni degli organi di
amministrazione e di controllo sono frattanto sospese.
2. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca
d‟Italia. I commissari nell‟esercizio delle loro funzioni, sono
pubblici ufficiali.
3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 non può avere
una durata superiore ai sei mesi. Fermo restando quanto previsto
dall‟articolo 113–ter, comma 1, lettera c), i commissari
restituiscono l‟azienda agli organi di amministrazione e controllo
ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarità riferibili
agli organi aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca
d‟Italia, convocano l‟assemblea per la revoca e la nomina di nuovi
organi di amministrazione e controllo. Si applica, in quanto
compatibile, l‟articolo 76, commi 2 e 4.
Articolo 113-ter
(Revoca dell‟autorizzazione)
1. Fermo restando quanto previsto dall‟articolo 113–bis, la
Banca d'Italia, può disporre la revoca dell‟autorizzazione
di cui all‟articolo 107, comma 1, quando:
a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi
nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano
l'attività dell‟intermediario;
b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale
gravità;
c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi
amministrativi, dell‟assemblea straordinaria, dei commissari di cui
all‟articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori.
2. Il provvedimento di revoca è pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; della intervenuta
revoca l‟intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle
comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.
3 La revoca dell‟autorizzazione costituisce causa di scioglimento della
società. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del
provvedimento di revoca, l‟intermediario finanziario comunica alla
Banca d‟Italia il programma di liquidazione della società.
L‟organo liquidatore trasmette alla Banca d‟Italia riferimenti
periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione.
4. Agli intermediari finanziari si applicano gli articoli 96-quinquies
e 97.
5. Ove la Banca d‟Italia accerti la mancata sussistenza dei presupposti
per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione si applica
il successivo comma 6.
6. Agli intermediari finanziari che siano stati autorizzati
all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito
fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio
ovvero dei quali sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi
dell‟articolo 82,
comma 1 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa,
ai sensi del Titolo IV, Capo I, Sezione III.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle
succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all‟estero
ammessi all‟esercizio, in Italia, delle attività di cui
all‟articolo 106 comma 1. La Banca d‟Italia comunica i provvedimenti
adottati all‟Autorità competente.
8. Resta fermo quanto previsto dall‟articolo 114-terdecies.
Articolo 114
(Norme finali)
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, il Ministro dell'economia e
delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica,
da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle
attività indicate nell'articolo 106.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti,
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sentita la Banca d'Italia, già sottoposti, in base alla
legge, a forme di vigilanza sull'attività finanziaria
svolta.”.
ART. 8 - Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385
1. L‟articolo 58, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
“7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi
nell‟ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e
109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall‟articolo
106”.
2. L’articolo 132 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
“Art. 132 (Abusiva attività finanziaria) - 1.
Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più
attività finanziarie previste dall‟articolo 106, comma 1, in
assenza dell‟autorizzazione di cui all‟articolo 107 o dell‟iscrizione
di cui all‟articolo 111 ovvero dell‟articolo 112, è punito
con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro
2.065 ad euro 10.329.”.
3. All‟articolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
“1-quater. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola
«finanziaria» ovvero di altre parole o locuzioni,
anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dell‟attività finanziaria
loro riservata è vietato ai soggetti diversi dagli
intermediari finanziari di cui all‟articolo 106.”;
b) al terzo comma, primo periodo, le parole: “e
1-ter” sono sostituite dalle seguenti: “, 1-ter e
1-quater”;
c) al terzo comma, ultimo periodo, le parole “ai sensi
dell‟articolo 107” sono sostituite dalle seguenti
“ai sensi dell‟articolo 108 del presente decreto o di essere
abilitato all‟esercizio delle attività di cui all‟articolo
111 ”.
4. All‟articolo 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, la parola “bancario” è eliminata
dalla rubrica. Al comma 1 bis dello stesso articolo è
aggiunto il seguente periodo:
“Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad
un intermediario finanziario, si applica la pena dell‟arresto fino a un
anno o dell‟ammenda fino ad euro 10.000”.
5. All‟articolo 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, al comma 2 le parole “presso una banca
nonché i dipendenti di banche” sono sostituite
dalle seguenti: “presso una banca o un intermediario
finanziario nonché i dipendenti di banche o intermediari
finanziari”.
6. All‟articolo 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, al comma 1 sono eliminate le parole “dell‟articolo
108, commi 3 e 4 e dell‟articolo 110 comma 4”. Dopo il comma
1 è aggiunto il seguente comma 1 bis: “La
violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate
dall‟articolo 110, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000”.
7. Al comma 2 dell‟articolo 139 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 dopo le parole “dall‟articolo 20 comma
2” sono aggiunte le seguenti: “anche in quanto
richiamati dall‟articolo 110”.
8. Al comma 1 dell‟articolo 140 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, le parole “110 commi 1, 2 e
3” sono eliminate. Dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente comma:
“1 bis L‟omissione delle comunicazioni di cui alle norme
indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall‟articolo 110,
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
€ 5.000 a € 150.000”.
9. Al comma 2 dell‟articolo 140 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, dopo le parole “nel comma
1” sono aggiunte le seguenti “e nel comma 1
bis”.
10. L’articolo 141 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, è abrogato.
11. Dopo l‟articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, è inserito il seguente articolo:
“Art. 145-bis (Procedure contenziose)
1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli
articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato,
previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi
entro centoventi giorni dall'accertamento ovvero entro duecentoquaranta
giorni se l'interessato ha la sede o la residenza all'estero e valutate
le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi
quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati
possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.
2. Avverso i provvedimenti di cui primo comma, è ammesso
ricorso dell'interessato alla giurisdizione esclusiva del Tribunale
amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l‟Organismo.
Il ricorso è notificato all‟Organismo entro sessanta giorni
dalla sua comunicazione e depositato presso la cancelleria della Corte
d'appello entro trenta giorni dalla notificazione predetta.
3. Si applicano le norme procedurali del processo amministrativo, in
quanto compatibili, compresa la sospensione della
dell'esecutività del provvedimento impugnato per gravi
motivi.
4. La decisione del TAR è impugnabile dinanzi il Consiglio
di Stato e copia della stessa è trasmessa all‟Organismo ai
fini della pubblicazione, per estratto.”
12. L’articolo 155 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 è abrogato.
ART. 9 - Ulteriori modifiche legislative
1. L‟articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130,
è modificato come segue:
“6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c), del presente
articolo possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono
prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), del presente
articolo chiedono l’iscrizione nell‟albo previsto
dall‟articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel
comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi
requisiti”.
2. Dopo l’articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n.
130, è inserito il seguente:
“6-bis. I soggetti di cui al comma 6 verificano che le
operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto
informativo.”
3. L‟articolo 3, comma 3, delle legge 30 aprile 1999, n. 130,
è sostituito dal seguente: “3. Le
società di cui al comma 1 si costituiscono in forma di
società di capitali.”.
4. L’articolo 38-bis, comma 1, secondo periodo del decreto
del Presidente della Repubblica 426 ottobre 1972, n. 633, è
modificato come segue:
“Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri
stabiliti dal D.M. 18 settembre 1997 e dal D.M. 27 ottobre 1997 del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono
essere prestate anche, dai consorzi o cooperative di garanzia
collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n.
317, iscritti nell‟albo previsto dall‟articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”
5. L’articolo 8, comma 2, terzo periodo del decreto
legislativo19 giugno1997, n. 218, è modificato come segue:
“Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi
al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di
adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente
è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di
garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell‟albo previsto
dall‟articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un
anno.”
6. L’articolo 48, comma 3, secondo periodo del decreto
legislativo 31 dicembre1992, n. 546, è modificato come
segue: “Il processo verbale costituisce titolo per la
riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica
soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate
trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate
trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro, previa
prestazione, se l‟importo delle rate successive alla prima è
superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di
garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell‟albo previsto
dall‟articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.”
7. L‟articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.
58 è sostituito dal seguente:
“4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. Sono
strumenti finanziari, ed in particolare contratti finanziari
differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a
transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante
operazioni di rinnovo automatico (c.d.
“roll-over”)”. Sono altresì
strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
sensi dell‟art. 18, comma 5.”.
8. L’articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, è modificato come segue:
“1. Fino alla riforma organica della disciplina delle
società fiduciarie e di revisione conservano vigore le
disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e
dell‟articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1966, n.
415.
2. Fino alla riforma organica di cui al comma 1, le società
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 che svolgono
attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari,
che sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un
intermediario finanziario, nonché quelle che abbiano
adottato la forma di società per azioni e che abbiano
capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello
richiesto dall‟articolo 2327 del codice civile, sono iscritte in una
sezione separata dell‟albo previsto dall‟articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non
esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo
articolo. All‟istanza di iscrizione si applica l‟articolo 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto
compatibile. Il diniego dell‟autorizzazione comporta la decadenza
dell‟autorizzazione di cui all‟articolo 2 della legge 23 novembre 1939,
n. 1966. La Banca d‟Italia esercita i poteri indicati all‟articolo 108
al fine di assicurare il rispetto da parte delle società
fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute
nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle
società fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110,
113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, in quanto compatibili.”
ART. 10 - Disposizioni transitorie e finali
1. Fermo restando quanto previsto dall‟articolo 37 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, gli intermediari finanziari e i
confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, risultano iscritti nell‟elenco generale di cui
all‟articolo 106, nell‟elenco speciale di cui all‟articolo 107 o nella
sezione di cui all‟articolo 155, comma 4, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, nonché le
società fiduciarie previste dall‟articolo 199, comma 2 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come modificato dal
presente decreto legislativo, possono continuare a operare per un
periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti
indicati al comma 3.
2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, la Banca
d'Italia continua a tenere l‟elenco generale, l‟elenco speciale e la
sezione separata; dal completamento degli adempimenti indicati al comma
3 non possono essere iscritti nuovi soggetti.
3. L‟iscrizione nell‟albo e negli elenchi, ivi comprese le relative
sezioni separate, previsti dalla nuova disciplina introdotta con il
presente Titolo III è subordinata all‟entrata in vigore
delle disposizioni attuative e, se del caso, alla costituzione degli
Organismi ivi previsti; le Autorità competenti vi provvedono
al più tardi entro il 31 dicembre 2011.
4. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina
introdotta con il presente Titolo III:
a) entro il termine indicato al comma 1, gli intermediari finanziari
che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
esercitano nei confronti del pubblico l‟attività di
assunzione di partecipazioni ivi compresi quelli di cui all‟articolo
155, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
abrogato ai sensi dell‟articolo 8 del presente decreto, chiedono alla
Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1,
attestando di non esercitare attività riservate ai sensi di
legge;
b) entro tre mesi dall‟entrata in vigore delle disposizioni attuative
del presente decreto, gli intermediari iscritti nell‟elenco di cui
all‟articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano
l‟attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell‟iscrizione
all‟albo di cui all‟articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 come modificato dal presente decreto. L‟istanza
è corredata della sola documentazione attestante il rispetto
delle previsioni di cui all‟articolo 107, comma 1, lettere c), d), e)
ed f);
c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine indicato al comma
1, gli intermediari iscritti nell‟elenco di cui all‟articolo 106 o in
quello di cui all‟articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 che esercitano attività di
intermediazione in cambi chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione
dagli elenchi attestando di non esercitare attività
riservate ai sensi di legge. Agli intermediari iscritti nell‟elenco di
cui all‟articolo 106 o in quello di cui all‟articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che esercitano
attività di intermediazione in cambi rimane in ogni caso
preclusa, in quanto già rientrante nel novero dei servizi e
attività già disciplinati dal d.lgs. 24 febbraio
1998, n. 58, l‟operatività su contratti di acquisto e
vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per
differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d.
“roll-over”);
d) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma
1, le società fiduciarie previste all‟articolo 199, comma 2,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come modificato dal
presente decreto presentano istanza di autorizzazione ai fini
dell‟iscrizione alla sezione separata dell‟albo di cui all‟articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 come
modificato dal presente decreto. In pendenza dell‟istanza di
autorizzazione, esse possono continuare ad operare anche oltre il
termine previsto dal comma 1;
e) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma
1, gli altri soggetti ivi indicati presentano istanza di autorizzazione
ai fini dell‟iscrizione all‟albo di cui all‟articolo 106, ovvero
istanza di iscrizione nell‟elenco di cui all‟articolo 111 o nelle
relative sezioni separate ovvero nell‟elenco di cui all‟articolo 112,
comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 come
modificato dal presente decreto. In pendenza dell‟istanza di
autorizzazione, essi possono continuare ad operare anche oltre il
termine previsto dal comma 1.
5. In caso di mancato accoglimento delle istanze di cui al comma 4,
lettere b), c) ed e), i soggetti ivi indicati deliberano la
liquidazione della società ovvero modificano il proprio
oggetto sociale eliminando il riferimento ad attività
riservate ai sensi di legge. Per le società fiduciarie di
cui al comma 4 il mancato accoglimento dell‟istanza comporta la
decadenza dell‟autorizzazione di cui all‟articolo 2 della legge 23
novembre 1939, n. 1966.
6. Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non abbiano presentato
istanza di autorizzazione, iscrizione o cancellazione ai sensi del
comma 4, lettere a), b), c) ed e) deliberano la liquidazione della
società ovvero modificano il proprio oggetto sociale
eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di
legge. Le società fiduciarie di cui al comma 4 che
non abbiano presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano
le condizioni che comportano l‟obbligo di iscrizione nella speciale
sezione dell‟albo di cui all‟articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 come modificato dal presente decreto.
In mancanza, decade l‟autorizzazione di cui all‟articolo 2 della legge
23 novembre 1939, n. 1966.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
sono abrogati gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e cancellati
i soggetti ivi iscritti.
8. Nelle more dell‟entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
del presente Titolo, si applicano, in quanto compatibili, il decreto
ministeriale 17 febbraio 2009, n. 29 e le altre disposizioni emanate
dalle Autorità ai sensi delle norme previgenti.
9. A decorrere dall‟entrata in vigore del presente decreto tutte le
disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono
riferite agli intermediari finanziari iscritti nell‟albo di cui
all‟articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, come novellato dal presente decreto. Le disposizioni legislative
che fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata
dell‟elenco di cui all‟articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, si intendono riferite ai confidi iscritti
nell‟elenco previsto dall‟articolo 112 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal presente decreto;
quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti nell‟elenco previsto
dall‟articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, si intendono riferite ai confidi iscritti nell‟albo previsto
dall‟articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, come novellato dal presente decreto. Ai soggetti abilitati ai
sensi dell‟articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, come novellato dal presente decreto, si applica
l‟articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
10. Gli obblighi comunicativi di cui all‟articolo 7, sesto e undicesimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, permangono nei confronti dei soggetti che, esclusi dagli
obblighi dell‟articolo 106, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, esercitano in via prevalente, non nei confronti
del pubblico, le attività di assunzione e gestione di
partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma,
di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie. L'esercizio in
via prevalente sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati
relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti
presupposti: a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di
natura finanziaria di cui alle anzidette attività,
unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le
garanzie rilasciate, sia superiore al 50% del totale dell'attivo
patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie
rilasciate; b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli
elementi dell'attivo di cui alla predetta lettera a), dei ricavi
derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle
commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento
sia superiore al 50% dei proventi complessivi.”.
TITOLO IV
DISCIPLINA DELL‟ATTIVITÁ DEGLI AGENTI IN ATTIVITÁ
FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI
Capo I
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
ART. 11 - Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385,
per l‟esercizio dell‟agenzia in attività finanziaria e della
mediazione creditizia
1. Dopo il Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, è inserito il seguente:
“Titolo VI-bis
AGENTI IN ATTIVITÁ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI
Articolo 128-quater
(Agenti in attività finanziaria)
1. È agente in attività finanziaria il soggetto
che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di
pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal
Titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Gli
agenti in attività finanziaria possono svolgere
esclusivamente l‟attività indicata nel presente comma,
nonché attività connesse o strumentali.
2. L‟esercizio professionale nei confronti del pubblico
dell‟attività di agente in attività finanziaria
è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco
tenuto dall‟Organismo previsto dall‟articolo 128-undecies.
3. Fermo restando la riserva di attività prevista
dall‟articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e in
deroga a quanto previsto al comma 1, gli agenti in attività
finanziaria possono svolgere attività di promozione e
collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato
diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di
Poste Italiane S.p.A.; tale attività dà titolo
all‟iscrizione nell‟elenco previsto al comma 2, nel rispetto dei
requisiti di cui all‟articolo 128-quinquies.
4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro
attività su mandato di un solo intermediario o di
più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso
in cui l‟intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi,
è tuttavia consentito all‟agente, al fine di offrire
l‟intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati,
5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall‟agente in
attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti
a responsabilità accertata in sede penale.
6. Gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono
iscritti in una sezione speciale dell‟elenco di cui al comma 2 quando
ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento
adottato ai sensi dell‟articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n.
400, dal Ministro dell‟economia e delle finanze, sentita la Banca
d‟Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attività
svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applica il
comma 4.
7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non
si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di
istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari.
8. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dell‟articolo 109 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel
Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi,
possono promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di
finanziamenti sottoqualsiasi forma o alla prestazione di servizi di
pagamento su mandato diretto di banche,intermediari finanziari previsti
dal Titolo V, istituti di pagamento o istituti di
moneta elettronica, compagnie di assicurazione, senza che sia loro
richiesta l‟iscrizione nell‟elenco tenuto dall‟Organismo di cui
all‟articolo 128–octies. Essi sono tuttavia tenuti alla
frequenza di un corso di aggiornamento professionale nelle materie
rilevanti all‟esercizio dell‟agenzia in attività finanziaria
della durata complessiva di venti ore per biennio realizzati secondo
gli standard definiti dall‟Organismo di cui all‟articolo 128-undecies.
Articolo 128-quinquies
(Requisiti per l‟iscrizione nell‟elenco degli agenti in
attività finanziaria)
1. L‟iscrizione all‟elenco di cui all‟articolo 128-quater, comma 2,
è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato
dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni
dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
domicilio nel territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e
amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel
territorio della Repubblica;
c) requisiti di onorabilità e professionalità,
compreso il superamento di un apposito esame. Per i soggetti diversi
dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai
requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono il
controllo;
d) stipula di una polizza di assicurazione della
responsabilità civile per i danni arrecati nell‟esercizio
dell‟attività derivanti da condotte proprie o di terzi del
cui operato essi rispondono a norma di legge;
e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti
un oggetto sociale conforme con quanto disposto dall‟articolo
128-quater, comma 1, ed il rispetto di requisiti patrimoniali,
organizzativi e di forma giuridica.
2. La permanenza nell‟elenco è subordinata, in aggiunta ai
requisiti indicati al comma 1, all‟esercizio effettivo
dell‟attività e all‟aggiornamento professionale.
Articolo 128-sexies
(Mediatori creditizi)
1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in
relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o
intermediari finanziari previsti dal Titolo V con la potenziale
clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
2. L‟esercizio professionale nei confronti del pubblico
dell‟attività di mediatore creditizio è riservato
ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall‟Organismo
previsto dall‟articolo 128-undecies.
3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente
l‟attività indicata al comma 1 nonché
attività connesse o strumentali.
4. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza
essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possano
compromettere l‟indipendenza.
Articolo 128-septies
(Requisiti per l‟iscrizione nell‟elenco dei mediatori creditizi)
1. L‟iscrizione nell‟elenco di cui all‟articolo 128-sexies, comma 2,
è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) forma di società per azioni, di società in
accomandita per azioni, di società a
responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile
organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall‟articolo
128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;
d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo dei requisiti di onorabilità;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di
professionalità, compreso il superamento di un apposito
esame.
f) stipula di una polizza di assicurazione della
responsabilità civile, per i danni arrecati nell‟esercizio
dell‟attività derivanti da condotte proprie o di terzi del
cui operato essi rispondono a norma di legge.
Articolo 128-octies
(Incompatibilità)
1. È vietata la contestuale iscrizione nell‟elenco degli
agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
2 I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di
mediatori creditizi non possono svolgere contemporaneamente la propria
attività a favore di più soggetti.
Articolo 128-novies
(Dipendenti e collaboratori)
1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori
creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l‟adozione di
adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di
cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme
loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilità e
professionalità indicati all‟articolo 128-quinquies, lettera
c), ad esclusione del superamento dell‟apposito esame e all‟articolo
128-septies, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento
dell‟apposito esame, e curino l‟aggiornamento professionale. Tali
soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui
contenuti sono stabiliti dall‟Organismo di cui all‟articolo
128-undecies.
2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attività
finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di
società di persone si avvalgono di dipendenti o
collaboratori iscritti nell‟elenco di cui all‟articolo 128-quater,
comma 2.
3. I mediatori creditizi e gli agenti in attività
finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono
all‟Organismo di cui all‟articolo 128-undecies l‟elenco dei propri
dipendenti e collaboratori.
4. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori
creditizi rispondono in solido dei danni causati nell‟esercizio
dell‟attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi
si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.
Articolo 128-decies
(Disposizioni di trasparenza e poteri della Banca d‟Italia)
1 Agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori
creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI.
La Banca d'Italia può stabilire ulteriori regole per
garantire la trasparenza e la correttezza nei rapporti con la clientela.
2 La Banca d'Italia esercita il controllo sui soggetti iscritti negli
elenchi per verificare l‟osservanza delle disposizioni di cui al comma
1 e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Banca
d'Italia può chiedere agli agenti in attività
finanziaria e ai mediatori creditizi la comunicazione di dati e di
notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi
termini, nonché effettuare ispezioni anche con la
collaborazione della Guardia di Finanza, che agisce con i poteri ad
essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e
delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti
in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
Articolo 128-undecies
(Organismo)
1. È istituito un Organismo, avente personalità
giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con
autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la
gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria
e dei mediatori creditizi. L‟Organismo è dotato dei poteri
sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.
2. I componenti dell‟Organismo sono nominati con decreto del Ministro
dell‟economia e delle finanze, su proposta della Banca d‟Italia.
3. L‟Organismo provvede all‟iscrizione negli elenchi di cui
all‟articolo 128-quater, comma 2, e all‟articolo 128-sexies, comma 2,
previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra
attività necessaria per la loro gestione; determina e
riscuote i contributi e le altre somme dovute per l‟iscrizione negli
elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.
4. L‟Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in
attività finanziaria e dei mediatori creditizi della
disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri
compiti, l‟Organismo può effettuare ispezioni e
può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.
Articolo 128-duodecies
(Disposizioni procedurali)
1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini
dell‟iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2,
e 128-sexies, comma 2, per l‟inosservanza degli obblighi di
aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o
amministrative che regolano l‟attività di agenzia in
attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata
comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti,
l‟Organismo applica nei confronti degli iscritti:
a) il richiamo scritto;
b) la sospensione dall‟esercizio dell‟attività per un
periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;
c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli
128-quater,comma 2 e 128-sexies, comma 2.
2. Per le violazioni previste dal comma 1, contestati gli addebiti agli
interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni,
è applicata una delle misure di cui al comma 1, tenuto conto
della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione
è pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta
giorni dalla data di notificazione, a cura e spese del soggetto
interessato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui
uno economico.
3. E‟ disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui
agli articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2 nel caso
previsto dall‟articolo 144 comma 8, e nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l‟esercizio
dell‟attività;
b) inattività protrattasi per oltre un anno;
c) cessazione dell‟attività.
4. L‟agente in attività finanziaria e il mediatore
creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova
iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla
pubblicazione della cancellazione.
5. Fermo restando l‟articolo 144, comma 8, in caso di
necessità e urgenza, può essere disposta in via
cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli
128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora
sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di
norme legislative o amministrative che regolano l‟attività
di agenzia in attività finanziaria o di mediazione
creditizia.
6. Nei casi di ostacolo all‟esercizio delle funzioni di controllo
previste dal presente articolo, l‟Organismo applica all‟agente in
attività finanziaria, al legale rappresentante della
società di agenzia in attività finanziaria o del
legale rappresentante della società di mediazione
creditizia, nonché dei dipendenti, la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110.
Articolo 128-terdecies
(Vigilanza della Banca d‟Italia sull‟Organismo)
1. La Banca d‟Italia vigila sull‟Organismo secondo modalità,
dalla stessa stabilite, improntate a criteri di
proporzionalità ed economicità dell‟azione di
controllo e con la finalità di verificare l‟adeguatezza
delle procedure interne adottate dall‟Organismo per lo svolgimento dei
compiti a questo affidati.
2. Per le finalità indicate al comma 1, la Banca d‟Italia
può accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi
in forma elettronica, richiedere all‟Organismo la comunicazione
periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con
le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare
ispezioni nonché richiedere l‟esibizione dei documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari presso l‟Organismo, convocare
i componenti dell‟Organismo.
3. La Banca d‟Italia informa il Ministro dell‟economia e delle finanze
delle eventuali carenze riscontrate nell‟attività
dell‟Organismo e, in caso di grave inerzia o malfunzionamento
dell‟Organismo, può proporne lo scioglimento al Ministro
dell‟economia e delle finanze.
4. L‟Organismo informa tempestivamente la Banca d‟Italia degli atti e
degli eventi di maggior rilievo relativi all‟esercizio delle proprie
funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione
dettagliata sull‟attività svolta nell‟anno precedente e sul
piano delle attività predisposto per l‟anno in corso.
Articolo 128-quaterdecies
(Ristrutturazione dei crediti)
1. Per l‟attività di consulenza e gestione crediti a fini di
ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla
costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, le banche
e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in
attività finanziaria iscritti nell‟elenco di cui
all‟articolo 128-quater, comma 2.”
Capo II
Ulteriori disposizioni di attuazione
ART. 12 - Disposizioni di attuazione dell‟articolo 128-quater e
128-sexies
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. Non costituisce esercizio di agenzia in attività
finanziaria, né di mediazione creditizia:
a) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e
servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l‟acquisto di
propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con
le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono
ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;
b) la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari
finanziari, imprese di investimento, società di gestione del
risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste
italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;
c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi,
di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti
operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l‟accesso al
credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di
finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le
associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di
cui all‟articolo 128-novies, comma 1.
2. Per l‟esercizio dell‟attività di incasso di fondi su
incarico di istituti di pagamento o di istituti di moneta elettronica
non è necessaria l‟iscrizione nell‟elenco degli agenti in
attività finanziaria, a condizione che detta
attività sia svolta sulla base di un contratto di
esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di
svolgimento, abbia carattere meramente materiale, non determini
l‟insorgere di rapporti di debito o di credito e in nessun caso sia
accompagnata da poteri dispositivi.
ART. 13- Disposizioni di attuazione dell‟articolo 128-sexies
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. Ai mediatori creditizi è vietato concludere contratti
nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari
finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o
di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli
di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di
finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria
per conto dell‟intermediario erogante e inoltrare tali richieste a
quest‟ultimo.
2. In conformità all'articolo 5, comma 1, della legge 3
febbraio 1989, n. 39, per l'esercizio dell'attività di
mediazione creditizia non è richiesta la licenza prevista
dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
ART. 14 - Requisiti di Professionalità
1. L‟iscrizione delle persone fisiche nell‟elenco degli agenti in
attività finanziaria, di cui all‟articolo 128-quater, comma
2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di
professionalità:
a) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria
superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un
titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di
legge;
b) frequenza ad un corso di formazione professionale nelle materie
rilevanti nell‟esercizio dell‟agenzia in attività
finanziaria;
c) possesso di un‟adeguata conoscenza in materie giuridiche,
economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite il superamento
dell‟apposito esame, indetta dall‟Organismo di cui all‟articolo
128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
secondo le modalità da questo stabilite.
2. L‟iscrizione delle persone giuridiche nell‟ elenco degli agenti in
attività finanziaria di cui all‟articolo 128-quater, comma
2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all‟articolo 128-sexies,
comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di
professionalità:
a) i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo
devono essere scelti secondo criteri di professionalità e
competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva
di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti
direttivi presso imprese;
2) attività professionali in materia attinente al settore
creditizio, finanziario, mobiliare;
3) attività d'insegnamento universitario in materie
giuridiche o economiche;
4) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici,
pubbliche amministrazioni, associazioni imprenditoriali o loro
società di servizi aventi attinenza con il settore
creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o
pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti
settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse
economico-finanziarie.
b) il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto
secondo criteri di professionalità e competenza fra persone
che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un
quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle
funzioni indicate alla lettera a).
c) l‟amministratore unico, l‟unico socio della società a
responsabilità limitata, l'amministratore delegato e il
direttore generale devono essere in possesso di una specifica
competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata
attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata
responsabilità per un periodo non inferiore a un
quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che
comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore
generale.
3. L‟iscrizione delle persone giuridiche nell‟ elenco degli agenti in
attività finanziaria di cui all‟articolo 128-quater, comma
2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all‟articolo 128-sexies,
comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
è altresì subordinata al possesso dei requisiti
di cui al comma 1 per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e
direzione.
ART. 15 - Requisiti di Onorabilità
1. Non possono essere iscritti nell‟elenco degli agenti in
attività finanziaria di cui all‟articolo 128-quater, comma
2, coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o
decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte
dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti
della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti
della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che
disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare,
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di
strumenti di pagamento;
2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro
V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) a pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per un reato
contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il
patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero
per delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo.
2. Non possono essere altresì iscritti nell‟elenco coloro
nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti
una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso
dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su
richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri
1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da
ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni
previste dai commi l e 2 è effettuata sulla base di una
valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo.
4. Per l‟iscrizione delle persone giuridiche, nell‟ elenco degli agenti
in attività finanziaria di cui all‟articolo 128-quater,
comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all‟articolo
128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 i commi 1, 2 e 3 si applicano a coloro che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo.
5. Per l‟iscrizione delle persone giuridiche nell‟ elenco degli agenti
in attività finanziaria di cui all‟articolo 128-quater,
comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all‟articolo
128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei
requisiti di cui al comma 1. Si applicano i commi 3 e 4.
ART. 16 - Requisiti patrimoniali
1. L‟Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di
attività, della polizza di assicurazione prevista dagli
articoli 128-quater, comma 2, e 128-quinquies, comma 2. Nel
caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono
riferiti a ciascun soggetto che richiede l‟iscrizione. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni emanate dall‟Isvap in materia di
polizza di assicurazione della responsabilità civile.
2. Ai sensi degli articoli 128-quater, comma 2, e 128-septies, comma 2,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale
sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dall‟articolo
2327 del codice civile. L‟ammontare del capitale minimo può
essere modificato con decreto del Ministro dell‟Economia e delle
finanze.
ART. 17 - Incompatibilità
1. Fermo restando quanto previsto dall‟articolo 128-octies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Ministro
dell‟economia e delle finanze può, con regolamento adottato
ai sensi dell‟articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
individuare le ulteriori cause di incompatibilità con
l‟esercizio dell‟attività di agente in attività
finanziaria e di mediatore creditizio.
2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari
finanziari non possono svolgere attività di mediazione
creditizia né esercitare, neppure per interposta persona,
attività di amministrazione, direzione o controllo nelle
società di mediazione creditizia iscritte nell‟elenco di cui
all‟articolo 128-sexies, comma 2 ovvero, anche informalmente,
attività di promozione di intermediari finanziari diversi da
quello per il quale prestano la propria attività.
3. Le società di mediazione creditizia non possono detenere,
neppure indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari
finanziari.
4. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle
imprese o società che svolgono l‟attività di
mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci
per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento
dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare
un‟influenza notevole.
ART. 18 – Requisiti tecnico - informatici
1. L‟iscrizione negli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma
2 e 128-sexies, comma 2 è subordinata al possesso, da parte
degli agenti e mediatori, di una casella di posta elettronica
certificata e di una firma digitale con lo stesso valore legale della
firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
relative norme di attuazione.
Capo III
Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in
attività finanziaria e dei mediatori creditizi
ART. 19 - Composizione dell‟Organismo
1. L‟Organismo previsto dall‟articolo 128-undecies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è composto, da
un rappresentante del Ministero dell‟economia e delle finanze e da tre
a cinque membri nominati ai sensi del comma 2.
2. I componenti dell‟Organismo, tra i quali è eletto il
Presidente, sono scelti, , secondo procedure definite dallo statuto,
all‟interno delle categorie degli agenti in attività
finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari
finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta
elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie
finanziarie, economiche e giuridiche nonché di
caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l‟autonomia di
giudizio.
3. L‟Organismo cura la redazione del proprio statuto e di propri
regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare
efficacia e legittimità nello svolgimento dei propri
compiti, nel rispetto, tra l‟altro, dei seguenti principi e criteri:
a) previsione dei criteri, delle modalità e delle risorse
necessarie per l‟efficace svolgimento dei compiti;
b) previsione di idonei meccanismi di controllo interno volti a
garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure;
c) adozione di un efficace sistema di pubblicità delle
proprie disposizioni sulle attività degli agenti in
attività finanziaria e dei mediatori creditizi;
d) adozione di procedure funzionali alla preventiva verifica di
legittimità della propria attività, con
particolare riferimento al rispetto, nell‟ambito del procedimento
sanzionatorio per violazione dell‟ articolo 128-terdecies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del principio del
contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della
verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni
decisorie;
e) adozione di procedure idonee a garantire la riservatezza delle
informazioni ricevute;
f) adozione di procedure che consentano di fornire tempestivamente alla
Banca d‟Italia le informazioni dalla stessa richieste.
4. Lo statuto e i regolamenti interni dell‟Organismo sono trasmessi al
Ministro dell‟Economia e delle finanze per la successiva approvazione,
sentita la Banca d‟Italia, e pubblicazione.
ART. 20- Contenuto dell‟autonomia finanziaria dell‟Organismo
1. Nell‟ambito della propria autonomia finanziaria, l‟Organismo
determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli
iscritti e dai richiedenti l‟iscrizione negli elenchi degli agenti in
attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nella misura
necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie
attività.
2. La misura, le modalità e i termini di versamento dei
contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti all‟Organismo sono
determinati dal medesimo con delibera nella misura necessaria a
garantire lo svolgimento delle proprie attività.
3. Il provvedimento con cui l‟Organismo ingiunge il pagamento dei
contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. La relativa
procedura è disciplinata con regolamento del Ministro
dell‟economia e delle finanze, ai sensi dell‟articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
ART. 21 - Funzioni dell‟Organismo
1. Fermo restando quanto previsto dall‟articolo 128-decies, comma 2,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l‟Organismo
svolge le seguenti funzioni:
a) disciplina la struttura propria e delle eventuali sezioni
territoriali al fine di garantirne la funzionalità e
l‟efficienza;
b) istituisce l‟elenco degli agenti in attività finanziaria
e l‟elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e
gestione;
c) verifica la permanenza dei requisiti necessari per l‟iscrizione
negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies,
comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) verifica il rispetto delle regole di condotta nonché di
ogni altra disposizione applicabile all‟attività svolta
dagli iscritti;
e) verifica l‟assenza di cause di incompatibilità, di
sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli
elenchi;
f) verifica l‟effettivo svolgimento delle attività di cui
agli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 ai fini della permanenza
dell‟iscrizione negli elenchi;
g) secondo quanto previsto dall‟articolo 24, indice e organizza
l‟apposito esame volto ad accertare l‟adeguatezza della
professionalità dei soggetti ai quali si riferiscono i
requisiti di professionalità ai fini dell‟iscrizione
nell‟elenco degli agenti in attività finanziaria e cura
l‟aggiornamento professionale degli iscritti nell‟elenco degli agenti
in attività finanziaria;
h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le
società di mediazione sono tenute a svolgere nei confronti
dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi;
i) secondo quanto previsto dall‟articolo 128-novies, stabilisce i
contenuti della prova valutativa.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettere b), c),
d), e), ed f), l‟Organismo può chiedere ai soggetti ivi
iscritti la comunicazione di dati e notizie, nonché la
trasmissione di atti e documenti secondo le modalità e i
termini dallo stesso determinati nonché procedere ad
audizione personale e effettuare ispezioni.
ART. 22 - Gestione degli elenchi
1. Gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei
mediatori creditizi sono articolati in sezioni territoriali e gestiti
in forma elettronica. Le eventuali sezioni territoriali degli elenchi
sono individuate dall‟Organismo in numero non inferiore a tre e, in
ogni caso, con riferimento al numero e alla distribuzione geografica
degli iscritti.
2. Nell‟attività di gestione degli elenchi l‟Organismo:
a) procede, previa verifica dei requisiti, all‟iscrizione nei suddetti
elenchi dei soggetti che ne facciano richiesta;
b) verifica la permanenza dei requisiti richiesti per l‟iscrizione;
c) rigetta l‟istanza di iscrizione negli elenchi in mancanza dei
requisiti necessari e dispone la cancellazione nelle ipotesi di cui
all‟articolo 128-duodecies. In entrambi i casi ne dà
comunicazione all‟interessato;
d) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dagli elenchi;
e) aggiorna tempestivamente gli elenchi sulla base dei provvedimenti
adottati dall‟autorità giudiziaria, dalla Banca d‟Italia e
dallo stesso Organismo, nonché sulla base di comunicazioni
ricevute dagli iscritti;
3. Fermo restando quanto previsto dall‟articolo 23, con riferimento al
procedimento di iscrizione, al fine di garantire l‟efficienza e la
trasparenza nell‟attività di gestione degli elenchi,
l‟Organismo predispone e rende pubbliche le procedure adottate
indicando, tra l‟altro, i termini dei procedimenti di propria
competenza.
4. L‟Organismo tiene a disposizione del pubblico gli elenchi aggiornati
con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione.
ART. 23 - Iscrizione negli elenchi
1. La domanda di iscrizione nell‟elenco prende data dal giorno della
presentazione ovvero, in caso di incompletezza o
irregolarità, da quello del completamento o della
regolarizzazione.
2. L‟Organismo, accertato il possesso dei requisiti, dispone
l‟iscrizione nell‟elenco, entro il termine di novanta giorni dal
ricevimento della domanda. Qualora entro tale termine non sia adottato
un provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende
accolta.
3. Nell‟elenco degli agenti in attività finanziaria sono
indicati:
a) per le persone fisiche:
1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) codice fiscale;
4) data di iscrizione nell‟elenco;
5) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonché
il comune di residenza e il relativo indirizzo, se diversi dal
domicilio eletto;
6) indirizzo della casella di posta elettronica certificata;
7) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi
dell‟articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. in essere nei confronti dell‟iscritto,
nonché ogni altro provvedimento incidente sull‟esercizio
dell‟attività;
b) per le persone giuridiche:
1) denominazione sociale;
2) data di costituzione;
3) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione
generale;
4) data di iscrizione nell‟elenco;
5) indirizzo della casella di posta elettronica certificata;
6) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi
dell‟articolo 128-terdecies del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della
società, nonché ogni altro provvedimento
incidente sull‟esercizio dell‟attività sociale;
7) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il mediatore
creditizio si avvale svolgimento della propria attività
4. Nell‟elenco dei mediatori creditizi sono indicati:
a) denominazione sociale;
b) data di costituzione;
c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione
generale;
d) data di iscrizione nell‟elenco;
e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi
dell‟articolo 128-terdecies del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 in essere nei confronti della
società, nonché ogni altro provvedimento
incidente sull‟esercizio dell‟attività sociale;
f) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il mediatore
creditizio si avvale svolgimento della propria attività ai
sensi dell‟articolo 128-septies, comma 2 e dell‟articolo 128-novies.
5. Alla data dell‟iscrizione negli elenchi sono comunicati
all‟Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli
estremi identificativi della polizza assicurativa di cui all‟articolo
128-quinquies, comma 1, lettera d), e all‟articolo 128-septies, comma
1, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385.
6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni
all‟Organismo ogni variazione degli elementi di cui al comma 3, lettera
a), n. 4) e 5), e lettera b), n. 1) e 3), e al comma 4.
ART. 24 - Esame e aggiornamento professionale
1. L‟Organismo indice con cadenza almeno annuale, secondo
modalità dallo stesso stabilite, un esame volto ad accertare
i requisiti di professionalità di coloro che richiedono
l‟iscrizione negli elenchi degli agenti in attività
finanziaria e dei mediatori creditizi.
2. L„esame deve consentire di verificare l‟effettivo possesso
da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento
dell‟attività.
3. L‟Organismo stabilisce le date, le sedi e le modalità di
partecipazione e svolgimento dell‟esame, garantendo adeguata
pubblicità ad ogni informazione relativa allo stesso.
4. Gli iscritti negli elenchi degli agenti in attività
finanziaria sono tenuti all‟aggiornamento professionale, coerentemente
con la natura e le caratteristiche dell‟attività prestata,
mediante la frequenza ai corsi di formazione di cui al successivo comma
5.
5. L‟Organismo stabilisce gli standard dei corsi di formazione
finalizzati all‟aggiornamento professionale. I corsi di formazione, di
durata complessiva non inferiore a sessanta ore per biennio, sono
tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della
formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche,
rilevanti nell‟esercizio dell‟attività di agente in
attività finanziaria.
6. L‟Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento
professionale richiedendo la trasmissione periodica della copia degli
attestati rilasciati all‟esito dei corsi di formazione.
Capo IV
Disposizioni in materia di sanzioni
ART. 25 - Esercizio abusivo dell‟attività
1. Nel Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, dopo l‟articolo 140, è inserito il seguente Capo:
“CAPO IV-bis
Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi
Articolo 140-bis
(Esercizio abusivo dell‟attività)
1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico
l‟attività di agente in attività finanziaria
senza essere iscritto nell‟elenco di cui all‟articolo 128-quater, comma
2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la
multa da euro 2.065 a euro 10.329.
2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico
l‟attività di mediatore creditizio senza essere iscritto
nell‟elenco di cui all‟articolo 128-sexies, comma 2, è
punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro
2.065 a euro 10.329.”
TITOLO V
Disposizioni Finali
ART. 26 - Disciplina transitoria
1. I soggetti già iscritti, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, nell‟albo dei mediatori creditizi previsto
dall‟articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o nell‟elenco degli
agenti in attività finanziaria previsto dall‟articolo 3 del
decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, hanno sei mesi di tempo
dalla costituzione dell‟Organismo per chiedere l‟iscrizione nei nuovi
elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il
possesso dei requisiti richiesti per l‟esercizio
dell‟attività ai sensi degli articoli 128-quinquies e
128-septies.
2. I soggetti indicati al comma 1 che hanno effettivamente svolto
l‟attività, per uno o più periodi di tempo
complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di
istanza di iscrizione nell‟elenco, sono esonerati dal superamento
dell‟esame di cui all‟articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e
all‟articolo 128-septies, comma 1, lettera e), a condizione che siano
giudicati idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri
uniformi e predeterminati, dell‟adeguatezza dell‟esperienza
professionale maturata.
3. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino alla costituzione dell‟Organismo
sono sospese nuove iscrizioni nell‟albo dei mediatori creditizi e
nell‟elenco degli agenti in attività finanziaria ad
eccezione degli agenti di cui al comma 6 dell‟articolo 128-quater del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai mediatori e
agenti già iscritti continuano ad applicarsi il decreto del
Ministro dell‟economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485, in
materia di agenti in attività finanziaria, e il decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, in materia di
mediatori nonché le relative disposizioni di attuazione.
4. Costituito l‟Organismo, la Banca d‟Italia cessa la tenuta
dell‟elenco degli agenti in attività finanziaria previsto
dall‟articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e
dell‟albo dei mediatori creditizi previsto dall‟articolo 16 della legge
7 marzo 1996, n. 108.
5. Il termine previsto dall‟articolo 37, comma 7, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, si intende prorogato fino alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
6. Le società di servizio promosse dalle associazioni
imprenditoriali che, in modo strumentale rispetto
all‟attività di rappresentanza, operano nell‟ambito dei
servizi finanziari ai soci adeguano le loro strutture alle norme
contenute nel presente titolo entro il 31 dicembre 2011.
ART. 27 – Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All‟articolo 11, comma 1, la lettera l) è soppressa ed
è inserita la seguente:
“m-bis) „le società fiduciarie di cui
all‟articolo 199 del decreto legislativo m24 febbraio 1998, n.
58;”.
2. All‟articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole “di
cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966” sono aggiunte le
seguenti:” ad eccezione di quelle di cui all‟articolo 199 del
decreto legislativo 24 febbraio 19998, n. 58”.
3. All‟articolo 11, comma 2, la lettera b) è sostituita
dalla seguente:
“b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del
TUB”;
4. All‟articolo 11, comma 2, la lettera c) è sostituita
dalla seguente:
“c) i soggetti che esercitano professionalmente
l‟attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a
pronti di mezzi di pagamento in valuta.”
5. All‟articolo 11, comma 3, le lettere c) e d) sono sostituite dalle
seguenti:
“c) i mediatori creditizi iscritti nell‟elenco previsto
dall‟articolo 128-sexies, comma 2 del TUB;
d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell‟elenco
previsto dall‟articolo 128-quater comma 2 del TUB e gli agenti indicati
nell‟articolo 128-quater, comma 7, del medesimo TUB”
6. All‟articolo 40, comma1, le parole “dalla lettera a) alla
lettera g), lettere l), n) e o)” sono sostituite dalle parole
“fatta eccezione per le lettera h)”.
7. All‟articolo 56, comma 2, le parole “lettera m)”
sono sostituite dalle parole “lettere m) e m-bis)”.
ART. 28 – Abrogazioni e norme finali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di
attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 e del presente decreto, sono abrogati:
a) l‟articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 e il
decreto ministeriale 13 dicembre 2001, n. 485;
b) l‟articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ad eccezione del
comma 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio
2000, n. 287;
c) l‟articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 153, per la parte in cui si riferiscono agli agenti in
attività finanziaria;
d) l‟articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
2. Dalla medesima data di cui al comma 1, ogni riferimento all‟albo dei
mediatori previsto dall‟articolo 16 della legge della legge 7 marzo
1996, n. 108, e all‟elenco degli agenti previsto dall‟articolo 3 del
decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, si intende effettuato ai
corrispondenti elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Il presente decreto non pregiudica l‟applicazione della direttiva
2005/29/CE, così come attuata dal decreto legislativo 2
agosto 2007, n. 146 e le relative competenze dell‟Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
4. Il comma 3 dell‟articolo 114-septies del TUB è abrogato.
Con riferimento agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta
elettronica autorizzati in Italia l‟abrogazione ha effetto a decorrere
dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
dell‟articolo 128-quater comma 6
5. Le disposizioni contenute nel Titolo IV del presente decreto
legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
ART. 29 - Disposizioni attuative
1. Il Ministro dell‟economia e delle finanze, sentita la Banca
d‟Italia, detta disposizioni attuative del presente decreto, che
indichino, tra l‟altro, il contenuto dei requisiti organizzativi e di
forma giuridica di cui agli articoli 128-quinquies, comma 1, lettera
e), e 128-septies, comma 1, lettera c).
ART. 30 - Invarianza finanziaria
1. Dall‟attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono allo svolgimento
dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E‟ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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